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Mantenimento iscrizione negli Elenchi del Ministero dell’interno

Ai soli professionisti iscritti negli elenchi D.M. 05/08/2011 (ex L. 818/84)

Si ricorda che per il mantenimento dell’iscrizione negli Elenchi del Ministero dell'Interno D.M. 05/08/2011 (ex L. 818/84), i professionisti devono effettuare corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno quaranta ore nell’arco di cinque anni dalla data di iscrizione nell’elenco o dalla data di entrata in vigore del decreto D.M. 05/08/2011 per coloro già iscritti a tale data.

In caso di inadempienza il professionista è sospeso dagli elenchi sino ad avvenuto adempimento.

Per comprovare l’effettuazione del corso o del seminario di aggiornamento, l’interessato deve trasmettere all’Ordine professionale provinciale di appartenenza i relativi attestati di frequenza rilasciati dal soggetto organizzatore.

Pertanto, al fine di aggiornare gli elenchi del Ministero dell’Interno, si invitano i professionisti ad inviare gli attestati di aggiornamento:

1.      Scannerizzati in formato pdf

2.      all’indirizzo PEC [email protected]

3.      in un unico invio

Verranno presi in considerazione solo ed esclusivamente gli attestati inviati secondo le modalità indicate.

Sarà cura del professionista, per il futuro, inviare i successivi attestati di aggiornamento, sempre secondo le modalità qui indicate.

Si raccomanda, per non creare disguidi di inviare gli attestati UNA SOLA VOLTA.

LA PRESENTE COMUNICAZIONE RIGUARDA SOLO I PROFESSIONISTI ISCRITTI NELL'ELENCO IN OGGETTO

MARZO 2023
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