24-12-2020
#ArchitectsAndTheCity #terremoto #mugello @controradio @AleRomolini: All'Ordine Architetti di Firenze abbiamo profe…
Vademecum e altri documenti sono scaricabili a fondo pagina
Caro collega,
se in questo momento ti trovassi a gestire dei cantieri sia in veste di coordinatore per la sicurezza che in qualità di direttore lavori sappi che i cantieri non sono chiusi da apposito Decreto.
Visto che il DPCM 11 marzo 2020 non ha previsto la sospensione dell’attività lavorativa edile sull’intero territorio nazionale è bene sapere però che occorre fare delle valutazioni che tengano conto di alcuni fattori tali da richiederne l’eventuale sospensione.
Gli elementi che il CSE o il D.L deve valutare sono i seguenti:
1. il contenimento del numero di lavoratori in cantiere tale da garantire la distanza interpersonale di un metro, questo soprattutto nei cantieri di ristrutturazione di piccole dimensioni;
2. laddove non è possibile garantire la distanza tra gli addetti di un metro, l’impresa/e dovranno assumere protocolli di sicurezza fornendo gli appositi DPI la cui tipologia dovrà corrispondere alle indicazioni dell’autorità sanitaria; a tal proposito, il CSE dovra predisporre apposta integrazione al PSC specifica per il rischio biologico e le imprese dovranno integrare i propri Piani Operativi di Sicurezza, da trasmettere al CSE prima dell’inizio dei lavori con le misure di precauzione stabilite dal suddetto protocollo.
3. l’uso degli apprestamenti igienico-sanitari dovrà avvenire nel pieno rispetto del suddetto protocollo, ovvero:
A tale proposito viene raccomandato di prescrive all’impresa la sanificazione del wc chimico di cantiere.
L’impresa affidataria dovrà poi garantirne anche la pulizia giornaliera e stabilire che la sanificazione avvenga ad intervalli di 5 giorni lavorativi di 8 ore ciascuno per un max di 5 lavoratori, secondo la norma UNI EN 16194.
4) Richiedere all’impresa affidataria l’elaborazione di apposite procedure da condividere con il CSE per quanto concerne:
– modalità di consegna in cantiere dei materiali/attrezzature da parte di fornitori esterni o autisti interni all’impresa;
– procedure operative per la gestione in cantiere di persone sintomatiche;
– predisposizione di apposita procedura sull’uso corretto delle mascherine;
– affissione in cantiere del decalogo del M.d.S.
– richiedere l’aggiornamento della Valutazione dei rischi in seguito alla diffusione DEL COVID-19.
Pertanto se oltre alle indicazioni sopra elencate il CSE o il D.L. constatassero la presenza di ulteriori elementi di criticità quali:
a questo punto occorre prescrivere la chiusura del cantiere inviando apposita comunicazione formale al Rup/commitente e alle imprese, specificando quali sono state le condizioni che hanno imposto tale sospensione e invitando la D.L. a redigere d’intesa con l’impresa affidataria, apposito verbale di sospensione dei lavori contenente lo stato di avanzamento dei lavori alla data di sospensione, al fine di ridefinire con il committente le scadenze contrattuali ed eventuali penali per ritardata ultimazione dei lavori.
Si suggerisce anche di inviare copia della sospensione al Comune (se i lavori sono in corso), tali da poter chiedere una successiva rateizzazione degli oneri ed un eventuale modifica del termine di efficacia del titolo abilitativo.
Si ricorda inoltre che alla ripresa delle attività occorrerà inoltrare ulteriore comunicazione al Comune.
A fondo pagina troverete il Vademecum Cantieri COVID-19 che vi potrà essere utile per approfondire il tema.
Commissione sicurezza Ordine Architetti PPC di Firenze
Vademecum Cantieri COVID-19
Protocollo condiviso sicurezza sul lavoro
Fac-simile verbale di cantiere Covid-19