24-12-2020
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Si condividono le informazioni relative ai requisiti per il bonus da 600 euro di aprile pubblicate sul sito Istituzionale di Inarcassa.
É stato pubblicato il 5 giugno 2020 il Decreto Ministeriale che ha definito le modalità di attribuzione dell’indennità di 600 euro per il mese di aprile 2020 a favore dei liberi professionisti iscritti alle Casse (Dl 29 maggio 2020).
Ai beneficiari dell’indennità di marzo, a condizione che non siano diventati nel frattempo pensionati, il bonus verrà erogato automaticamente, senza la necessità di presentare una nuova domanda.
Gli associati che hanno l’esigenza di modificare le coordinate di accredito trasmesse in precedenza, devono inviare una PEC a protocollo@pec.inarcassa.org, con l’indicazione del nuovo IBAN, con oggetto “richiesta indennità mese di aprile” e chiamare il call center per segnalarlo.
I tempi di liquidazione del bonus saranno resi noti quanto prima.
I professionisti iscritti che non hanno percepito l’indennità a marzo, potranno inoltrare la domanda, per il mese di aprile, tramite Inarcassa On line, dall’8 giugno all’ 8 luglio 2020, seguendo le istruzioni riportate di seguito nel paragrafo “COME FARE DOMANDA”.
Possono accedere all’indennità del mese di aprile tutti i professionisti che siano iscritti a Inarcassa con decorrenza anteriore o uguale alla data del 23 febbraio 2020, oppure che siano stati cancellati tra il 23 febbraio ed il 30 aprile 2020.
Hanno diritto all’indennità anche coloro che hanno presentato domanda di iscrizione ma il cui provvedimento sia in corso, se la decorrenza di iscrizione è anteriore o uguale al 23 febbraio 2020.
Possono presentare la domanda anche gli iscritti a Inarcassa titolari di pensione ai superstiti (di reversibilità o indiretta). Sono invece esclusi i titolari di pensione diretta (vecchiaia, anzianità, invalidità, inabilità).
Per l’indennità relativa al mese di aprile, il professionista deve dichiarare il “reddito professionale”. E’ stato eliminato l’obbligo di dichiarare il “reddito complessivo” previsto per il bonus del mese di marzo.
Possono beneficiare dell’indennità di 600 euro:
a) Professionisti iscritti in data anteriore al 1° gennaio 2019 che:
Per cessazione dell’attività si intende la chiusura della partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020.
Per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa si intende una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra ricavi e compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività.
b) Professionisti iscritti nel corso dell’anno 2019 ed entro il 23 febbraio 2020 che dichiarino di aver conseguito un reddito professionale non superiore a 50.000 euro la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.