30-12-2021
#ArchitectsAndTheCity #StazioneFirenze @Controradio Silvia Ricceri: il desiderio è di tornare ad avere la permeabil…
Il Consiglio dell’Ordine informa i propri iscritti, che il Consiglio Nazionale APPC ha realizzato un nuovo applicativo software per la gestione, conservazione e consultazione dei Crediti Formativi Professionali degli iscritti, di proprietà del CNAPPC, che si è reso necessario date le criticità emerse a seguito dei cambi normativi che regolano la gestione e la conservazione dei dati amministrativi e che andrà a sostituire l’attuale piattaforma Imateria.
Le credenziali di accesso sono quelle utilizzate per l’accesso centralizzato alla piattaforma iMateria.
Nel caso di smarrimento delle credenziali potrai attivare la procedura di richiesta delle stesse.
Se la procedura di cui sopra non dovesse funzionare, puoi contattare l’assistenza direttamente al seguente indirizzo mail: [email protected]
Ad oggi all’interno della piattaforma le singole posizioni formative non risultano ancora definitivamente aggiornate. Sarà necessario un periodo di “prova” fino alla definitiva attivazione della piattaforma nazionale, perciò Ti invitiamo a non affrettarti a fare segnalazioni telefoniche o via mail. Provvederemo nelle prossime settimane a comunicare quando le posizioni saranno aggiornate così da poter effettuare una verifica finale ed eventualmente segnalare le eventuali carenze. Si ricorda a tal riguardo che le problematiche sopraesposte sono le medesime per tutti gli Ordini territoriali e dipendono da un ritardo nel funzionamento della piattaforma nazionale.
Si comunica inoltre che il Consiglio Nazionale ha deliberato l’istituzione di un semestre di ravvedimento operoso, alla luce dell’articolato percorso di trasferimento della gestione dei Crediti Formativi Professionali alla nuova piattaforma di proprietà del CNAPPC, avvenuto durante l’anno in corso, al fine di agevolare e garantire agli iscritti il tempo necessario per adempiere all’obbligo formativo per il triennio in corso e affinché si attuino puntualmente le verifiche necessarie sull’attività formativa compiuta.
La nuova scadenza per regolarizzare l’obbligo formativo per il triennio 2020-2022, dunque, è stabilita al 30 giugno 2023.
L’aggiornamento e lo sviluppo professionale continuo (formazione obbligatoria) per gli architetti è introdotto dal D.P.R. 137/2012 e normato con le seguenti linee guida approvate dal Consiglio Nazionale:
Il Consiglio dell’Ordine, su domanda motivata e documentata dell’interessato, può deliberare di esonerare, anche parzialmente, l’iscritto dallo svolgimento dell’attività formativa nei seguenti casi:
Per i soggetti che si iscrivono a un Ordine territoriale per la prima volta (prima iscrizione all’Albo) l’obbligo formativo decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello dell’iscrizione, con un numero di crediti proporzionale rispetto ai 60 crediti del triennio. È facoltà dell’interessato chiedere e ottenere il riconoscimento di tutti gli eventuali crediti formativi maturati nel periodo intercorrente fra la data di iscrizione all’Albo e l’inizio dell’obbligo formativo. Al compimento del 70° anno di età cessa l’obbligo formativo.
L’inosservanza dell’obbligo formativo costituisce illecito disciplinare ai sensi dell’art. 7 comma 1 del DPR 7 agosto 2012, n° 137.
L’inosservanza è valutata dal Consiglio di Disciplina al termine di ciascun triennio formativo con l’avvio delle procedure disciplinari, non rilevando, ai soli fini della disciplina, l’eventuale recupero effettuato successivamente alla scadenza del triennio.
Le sanzioni sono previste dall’art. 9 comma 2 del Codice Deontologico, che a seguito di modifica in vigore a partire dal 30/04/2021 recita come segue:
“La mancata acquisizione dei crediti formativi professionali (CFP) minimi nel triennio di riferimento, comporta di regola, ferma restando la autonoma valutazione del Consiglio di Disciplina, l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
Il professionista sanzionato in sede disciplinare per il mancato adempimento dell’obbligo di formazione e aggiornamento è comunque tenuto ad assolvere tale obbligo per il periodo cui si riferisce la sanzione, entro il
triennio formativo successivo.
Qualora l’iscritto inadempiente agli obblighi formativi non abbia provveduto a recuperare i CFP mancanti nel
triennio successivo, il Collegio di Disciplina, nell’ambito del procedimento disciplinare, valuta la recidiva mediante un aggravio della sanzione.”
Antecedentemente al 30/04/2021 l’art.9 comma 2 del Codice Deontologico prevedeva le seguenti sanzioni:
Per richiesta informazioni, invio documentazione e richieste scrivere a [email protected]