30-12-2021
#ArchitectsAndTheCity #StazioneFirenze @Controradio Silvia Ricceri: il desiderio è di tornare ad avere la permeabil…
Il Consiglio dell’Ordine informa i propri iscritti, che il Consiglio Nazionale APPC sta realizzando un nuovo applicativo software per la gestione, conservazione e consultazione dei Crediti Formativi Professionali degli iscritti, di proprietà del CNAPPC, che si è reso necessario date le criticità emerse a seguito dei cambi normativi che regolano la gestione e la conservazione dei dati amministrativi e che andrà a sostituire l’attuale piattaforma Imateria.
Inoltre a partire dal 1° maggio 2022 gli eventi FAD asincroni erogati da [email protected] non saranno più disponibili. Gli stessi saranno nuovamente fruibili con la messa online della nuova piattaforma. Tuttavia a coloro che risultano iscritti a uno o più corsi e non hanno ancora concluso il percorso formativo si consiglia di terminarlo su [email protected] entro lo stesso termine del 30 aprile. La data prevista per la messa online della nuova piattaforma per la fruizione dei corsi FAD è metà maggio, eventuali aggiornamenti in merito verranno condivisi attraverso i canali dell’Ordine.
Infine Vi preghiamo di non inserire istanze di certificazione attraverso la piattaforma Imateria ed attendere che sia attiva la nuova piattaforma. Tutte le certificazioni inserite a partire dal 30 di Aprile verranno automaticamente annullate e non trasferite sulla nuova piattaforma.
L’aggiornamento e lo sviluppo professionale continuo (formazione obbligatoria) per gli architetti è introdotto dal D.P.R. 137/2012 e normato con le seguenti linee guida approvate dal Consiglio Nazionale:
Il Consiglio dell’Ordine, su domanda motivata e documentata dell’interessato, può deliberare di esonerare, anche parzialmente, l’iscritto dallo svolgimento dell’attività formativa nei seguenti casi:
Per i soggetti che si iscrivono a un Ordine territoriale per la prima volta (prima iscrizione all’Albo) l’obbligo formativo decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello dell’iscrizione, con un numero di crediti proporzionale rispetto ai 60 crediti del triennio. È facoltà dell’interessato chiedere e ottenere il riconoscimento di tutti gli eventuali crediti formativi maturati nel periodo intercorrente fra la data di iscrizione all’Albo e l’inizio dell’obbligo formativo. Al compimento del 70° anno di età cessa l’obbligo formativo.
L’inosservanza dell’obbligo formativo costituisce illecito disciplinare ai sensi dell’art. 7 comma 1 del DPR 7 agosto 2012, n° 137.
L’inosservanza è valutata dal Consiglio di Disciplina al termine di ciascun triennio formativo con l’avvio delle procedure disciplinari, non rilevando, ai soli fini della disciplina, l’eventuale recupero effettuato successivamente alla scadenza del triennio.
Le sanzioni sono previste dall’art. 9 comma 2 del Codice Deontologico, che a seguito di modifica in vigore a partire dal 30/04/2021 recita come segue:
“La mancata acquisizione dei crediti formativi professionali (CFP) minimi nel triennio di riferimento, comporta di regola, ferma restando la autonoma valutazione del Consiglio di Disciplina, l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
Il professionista sanzionato in sede disciplinare per il mancato adempimento dell’obbligo di formazione e aggiornamento è comunque tenuto ad assolvere tale obbligo per il periodo cui si riferisce la sanzione, entro il
triennio formativo successivo.
Qualora l’iscritto inadempiente agli obblighi formativi non abbia provveduto a recuperare i CFP mancanti nel
triennio successivo, il Collegio di Disciplina, nell’ambito del procedimento disciplinare, valuta la recidiva mediante un aggravio della sanzione.”
Antecedentemente al 30/04/2021 l’art.9 comma 2 del Codice Deontologico prevedeva le seguenti sanzioni:
Per richiesta informazioni, invio documentazione e richieste scrivere a [email protected]